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martedì 25 gennaio 2011

Prefazione al conflitto tra Umano e Post-Umano [1/10]


Il principio di Dignità.

La base della nostra trattazione trova la sua ragione di esistenza alla luce dei cambiamenti, che la società italiana, specie in relazione alla variazione del sistema dei rapporti di lavoro, si appresta ad affrontare.

Muoveremo i primi passi, da quello che, in relazione all’approdo odierno  possiamo considerare un processo storico, giuridico e filosofico, visualizzabile dalla "Rivoluzione borghese" del 1789, e che arriva all'anno 2000, ossia alla "Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea".
E' proprio la rivoluzione francese, infatti, a porre le basi, per la creazione di un sistema sociale in cui l'uomo uscendo da un società che gli attribuisce uno "Status", (Nobile, Plebeo, ecc.) diventa "Soggetto di Diritto", si astrae per far propri i
principi di libertà ed eguaglianza formale.

Il "modello di uomo", libero e eguale, che va via via profilandosi a seguito della rivoluzione, nella concretezza, diventa un soggetto, a cui lo stato garantisce libertà economica, e eguaglianza formale. Lo stato, in sintesi, si fa garante, della proprietà, e dei nuovi assetti economico-politici. Si entra,dunque, nel sistema di mercato!
Il lungo cammino che ci siamo prestati ad affrontare, trova una tappa fondamentale, nel secondo dopoguerra. Le atrocità della guerra, e dei regimi totalitari del '900, fanno crescere in seno alle assemblee costituenti del periodo, approfondite discussioni sull'esigenza di un superamento formale dei principi di Libertà e Eguaglianza. Si approda così alla Costituzione Repubblicana, che garantisce l'eguaglianza sostanziale tra i cittadini (comma 2, art 3), e la libertà della persona dall'arbitrarietà del potere coercitivo dello stato. Considerando, l'aspetto sostanziale dell'art. 3, si evidenzia dunque una società che ha come fine lo sviluppo continuo, teso alla creazione di una società del tutto diversa che potrà accompagnare il popolo, "senza rinunciare alla libertà, alla giustizia sociale." (Piero Calamandrei).
Peraltro i padri costituenti comprendono che la dimensione "umana", della persona non può essere garantita, con la sola forza dei principi di Libertà, Uguaglianza e Solidarietà. Tali principi hanno caratteri ampi ed esposti a perversioni o a fraintendimenti. Prova ne era il primo cinquantennio del '900. Si trattava quindi di individuare, una sorta di linea guida, che garantisse, dei limiti all'esasperazione dei principi sopraesposti.
Il tempo era maturo affinché, il legislatore potesse porre al centro del suo interesse, l'individuo come essere dotato di dignità, in quanto esistente, e non in quanto mezzo di produzione o di ricchezza. L'uomo diventa quindi "homo dignus". Gli articoli 3, 32, 36 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, sono espressione proprio di questo spostamento. Il "soggetto di diritto" diviene "Persona".  La formula introduttiva dell'art 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [...]" è espressione più diretta ed evidente di tale principio c.d. di dignità.
Il principio di Dignità, fatte queste considerazioni potrebbe apparire come sovraordinato al principio di libertà ed eguaglianza. In realtà tale principio, rappresenta una sorta di norma secondaria, ordinatrice dei due principi. Una norma limite, insomma, che sottolinea come il raggiungimento dell'equità sociale, e della libertà dei cittadini non può in alcun modo entrare in contrasto con la dignità dell'uomo.
Mentre si può facilmente intuire cosa voglia dire limitare il raggiungimento di una "giustizia sociale", osservando cosa è avvenuto in nome della stessa negli stati totalitari comunisti, più difficoltoso può apparire, al lettore, comprendere le interazioni tra libertà e dignità, o per meglio dire la funzione limite che la seconda svolge nei confronti della prima. Per un’analisi più approfondita, possiamo osservare un altro articolo della costituzione, peraltro già citato, l'art. 41. di cui riporto il primo e il secondo comma "L'iniziativa economica privata è libera. / Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.". In legame è presto fatto. La libertà, in particolare quella di iniziativa economica, non può in alcun modo ledere alla dignità delle persone. Non è quindi configurabile un sistema sociale in cui il mercato venga prima delle persone, e il profitto prima del lavoro.
Il passo successivo è quindi quello di delineare quali siano le condizioni in cui la dignità della persona viene lesa. Un'indicazione è rintracciabile in tutti quegli articoli della costituzione che riguardano i diritti fondamentali del cittadino. Ma in merito alla rapporto di lavoro? I padri fondatori, evidenziano ancora una volta la loro acutezza, nell'art. 36. L'articolo, infatti, costituzionalizza, i principi della sufficiente retribuzione e il principio di corrispettività, dando degli indirizzi ben chiari su cosa intenda per dignità nelle relazioni sociali di lavoro. Principi complementari a quelli che vigono anche al di fuori del sistema lavoro.

Accertato ciò, le domande che ci dobbiamo porre sono diverse. Come alla luce della globalizzazione, dell’apertura dei mercati, della possibilità diffusa di delocalizzazione può essere salvaguardato il principio di dignità? I fenomeni sopra evidenziati rappresentano infatti una delle prove più ardue che il sistema costituzionale abbia mai affrontato. E’ messa in crisi, la stessa forma di Stato Sociale, che abbiamo osservato nascere e svilupparsi, nell’Italia Repubblicana! Crisi dovuta a un profondo mutamento tecnologico, naturalmente, non configurabile come fenomeno passeggero. Può il sistema del mercato imporre un arretramento nelle relazioni Stato - cittadino? E soprattutto questo può succedere, alla luce delle disposizioni costituzionali, senza l’intervento del legislatore ordinario? Esiste una terza via, che rispetti i dettami costituzionali, e quindi la dignità dell’uomo, garantendo uno “sviluppo compatibile” del Paese?

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Francesco Scionti
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Bibliografia:
L’antropologia dell’Homo Dignus, Stefano Rodotà;
L’uomo, il legame, Massimo Adinolfi;
La Costituzione della Repubblica Italiana, un classico giuridico, Ernesto Bettinelli.
La Costituzione della Repubblica Italiana.

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